Pensioni, corsa all’assegno anticipato: chi può richiederlo e come

I lavoratori precoci hanno tempo fino al 1° marzo 2022 per presentare domanda di accesso alle pensione anticipata. Ecco i requisiti necessari.  

Il conto alla rovescia è già cominciato: tra meno di due settimane scadrà la possibilità per i lavoratori precoci per presentare domanda di pensionamento. La deadline è fissata al 1° marzo 2022. Il requisito? Avere 41 anni di contributi, ovvero 2.132 settimane contributive, indipendentemente dall’età.

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La domanda va compilata e inviata dal sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tramite credenziali di accesso: SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), o in alternativa per il tramite di un patronato zonale.

Come accennato, i lavoratori precoci che hanno diritto alla pensione anticipata sono quelli che all’età di 19 anni avevano già maturato 12 mesi di contributi. Costoro, indipendentemente dall’età, se hanno raggiunto i 41 anni di contributi possono fare domanda. C’è però un discrimine relativo al tipo di attività svolta.

L’abc delle pensioni “precoci”

La domanda di pensione anticipata è possibile per:

– lavoratori dipendenti disoccupati (iscritti al centro dell’impiego e in possesso della DID), a causa di un licenziamento individuale o collettivo, per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano terminato da almeno 3 mesi, la fruizione della disoccupazione Naspi o altra indennità spettante Inps;

– caregiver, ovvero lavoratori dipendenti e autonomi che al momento della domanda assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 194;

– lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, con una percentuale di invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

– lavoratori che svolgono attività usuranti (articolo 1 comma 1 a 3 dlgs 67 del 2011) o particolarmente gravose. Queste mansioni devono essere state svolte per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

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A tal proposito si precisa che sono considerate “usuranti” le attività svolte da:
– operai dell’industria estrattiva, gli operai dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
– conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
– conciatori di pelli e di pellicce;
– conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
– conduttori di mezzi pesanti e camion;
– personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
– addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
– insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
– facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
– personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
– operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
– operai in agricoltura, della zootecnia e della pesca;
– pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
– lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del D.Lgs. n. 67/2011;
– marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne), per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;
– addetti alla linea di catena, i conducenti di autoveicoli non inferiori a 9 posti, i lavoratori notturni.

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